TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 47.
(Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici).

Art. 47.
(Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici).

      1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

      a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;


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          b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

          c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi;

          d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione;

          e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b)»;

          b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.

      2. Dall'attuazione del comma 1 deve derivare un miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a 200 milioni di euro per l'anno 2007, a 300 milioni di euro per l'anno 2008 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

      3. La società di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.

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